AVVISO PER I LAVORATORI SUBORDINATI
25.01.2008
Il fondo di garanzia INPS può essere chiamato, dai lavoratori subordinati, a intervenire per il pagamento del TFR (L. 29 maggio 1982 n. 297 art. 2).
Stralcio co. II. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Stralcio co. IV Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Stralcio co. V Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Stralcio co. VII I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
PER OTTENERE IL PAGAMENTO DAL FONDO DI GARANZIA INPS SARÀ DUNQUE NECESSARIO RIVOLGERSI AGLI SPORTELLI PER ASSUMERE LE NECESSARIE INFORMAZIONI.
Sono comunque indispensabili, oltre a quelli che l’INPS preciserà, i seguenti documenti:
a) copia autentica dello stato passivo definitivo (o un estratto);
b) dichiarazione del Commissario Liquidatore, su moduli reperibili presso l’Inps (o qui con alcuni dati precompilati), che dovranno essere predisposti dal lavoratore, relativa alla sussistenza del credito e allo stato della procedura.